Legge 300 - statuto dei lavoratori

LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 – STATUTO DEI LAVORATORI NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO

TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ’ DEL LAVORATORE
Art. 1 - Libertà di opinione.Art. 2 - Guardie giurate. Art. 3 - Personale di vigilanza. Art. 4 - Impianti audiovisivi. Art. 5 - Accertamenti sanitari. Art. 6 - Visite personali di controllo. Art. 7 - Sanzioni disciplinari. Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni. Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica. Art. 10 - Lavoratori studenti. Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali. Art. 12 - Istituti di patronato. Art. 13 - Mansioni del lavoratore.

TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale. Art. 15 - Atti discriminatori. Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori. Art. 17 - Sindacati di comodo. Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro.
TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Art. 20 - Assemblea. Art. 21 - Referendum. Art. 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Art. 23 - Permessi retribuiti. Art. 24 - Permessi non retribuiti. Art. 25 - Diritto di affissione. Art. 26 - Contributi sindacali. Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale. Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO
Art. 33 - Collocamento. Art. 34 - Richieste nominative di manodopera.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35 - Campo di applicazione. ART. 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere ART. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. ART. 38 - Disposizioni penali. ART. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. ART. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. ART. 41 - Esenzioni fiscali