Approvazione Accordi Nazionali e Rinnovi Contrattuali
Per tali materie si fa riferimento a quanto stabilito nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, nei testi dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013.
1) REGOLAMENTAZIONE ELEZIONI RSU/RLS
Per la regolamentazione delle elezioni delle RSU/RLS, in applicazione di quanto sottoscritto tra le parti in materia di rappresentanza con gli Accordi di Luglio e Settembre 2015, riportiamo quanto sancito dall'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014
Testo Unico 10 gennaio 2014
Sezione seconda: modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
Le seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie, riprendono la disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali.
Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione delle nuove r.s.u. e per il rinnovo di quelle già esistenti.
Per la Rappresentanza in Rai, alle regole generali del Testo Unico vanno aggiunti i trattamenti definiti negli accordi sulle relazioni sindacali siglati a luglio e settembre 2015.
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo interconfederale
Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo.
L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla r.s.u. ove validamente esistente.
2. Composizione
Alla costituzione della r.s.u. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 ce, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Il numero dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che
occupano fino a 3000 dipendenti;
e) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3" della legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante
l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex
art. 20, I. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24,1. n. 300/1970;
e) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970.
5. Clausola di armonizzazione
Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo di procedere ai suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011.
Le r.s.u. costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze.
8. Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, delia legge 20 maggio 1970, n. 300
In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u..
Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013
Sezione terza: disciplina della elezione della r. s. u.
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali operanti all'interno dell'azienda prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova inforza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova inforza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria, che non abbia già regolato la materia in attuazione dell'Accordo del 20 dicembre 19931 dovrò regolare l'esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
- organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
- associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
-
- accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo, dell'Accodo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013;
- la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle oziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta persona.
10. Schede elettorati
La votazione ha luogo a mezzo di schedo unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarò espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarò espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetta, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte terza, del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un 'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiuso e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al commo precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegata della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo ilcriterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscrìtto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al comitato provinciale dei Garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati elettorali).
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, al Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo)
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per io scopo). Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di Uste, interessate ol ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore della DTL o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.
La nomina dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti delta Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nello singoia unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Sulla regolamentazione generale per le elezioni delle Rsu/RIs si precisa che in Rai:
Per la Rappresentanza in Rai, alle regole generali del Testo Unico vanno aggiunti i trattamenti definiti negli accordi sulle relazioni sindacali siglati a luglio e settembre 2015.
1. La RLS sarà eletta in una lista separata da quella delle RSU.
I voti espressi in tale lista non potranno essere utilizzati per la misurazione della rappresentanza negli organismi nazionali.
La RLS farà parte della delegazione trattante a livello territoriale con la RSU. In caso di dimissioni o decadenza l'incarico passerà al candidato successivo presente nella stessa lista sindacale.
2. I lavoratori a tempo determinato si considereranno elettorato attivo e passivo nel caso gli stessi siano stati inseriti nel Bacino di Reperimento in Fascia A o B di cui agli Accordi in materia di mercato del lavoro e CCL Rai del 7 febbraio 2013, saranno considerati elettorato attivo anche i lavoratori a tempo determinato che abbiano una anzianità lavorativa in azienda superiore ai 9 mesi e con almeno 1 contratto di lavoro non inferiore ai sei mesi stipulato non oltre i 12 mesi antecedenti la data di indizione delle elezioni RSU.
3. Il componente la RSU decade nel momento in cui non è più dipendente di una delle società del gruppo Rai o il suo contratto di lavoro non è più regolato dal CCL Quadri, Impiegati ed Operai del Gruppo Rai o viene trasferito in via definitiva in altra unità produttiva.
4. Si precisa che, in Rai, le commissioni elettorali oltre a quanto stabilito dal testo unico trasmetteranno alla locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza la composizione della rsu neoeletta e ne daranno comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie della presenta intesa.
2) Regolamento Elettorale - Componenti Coordinamento Nazionale RSU Rai
Per quanto stabilito negli Accordi sulla rappresentanza a luglio e settembre 2015, sottoscritti da Sic Cgil, Fistel Cisl, Uilcom UIL, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Libersind-ConfSal con Rai SpA e Unindustria si definisce quanto di seguito:
I componenti eletti saranno 70 e dovranno essere RSU vigenti (o in proroga sino al rinnovo delle RSU previsto nel primo trimestre del 2016).
La lista elettorale potrà comprendere sino ad un 1/3 di più degli eleggibili (94) per provvedere a possibili sostituzioni nel corso dei tre anni di vigenza, nel caso di lista unica anche tali componenti saranno ripartiti tra sigie tenendo conto degli equilibri proporzionali.
La lista unitaria conterrà per ogni candidato l'indicazione della sigla sindacale di appartenenza, sarà definita tenendo conto della proporzionalità dei voti alle RSU delle diverse OO.SS. (per la fase transitoria, sino a rinnovazione delle RSU si considereranno quelle elette dal marzo 2012) e dovrà rappresentare in maniera equilibrata le realtà territoriali e le attività produttive.
Se non si dovesse raggiungere un'intesa tra tutte le OO.SS. per una lista unitaria, ogni sigla (firmataria di accordo e/o del CCL Rai) potrà presentare una propria lista ed eleggerà un numero di delegati che sarà proporzionale ai voti ricevuti dalle RSU valide (per la fase transitoria secondo quanto stabilito dalla indicazione del 16 giugno 2015 di Cgil, Cisl e Uil).
Esclusivamente per la fase transitoria, sino a rinnovo complessivo delle RSU, come previsto dagli Accordi sottoscritti, saranno elettorato attivo tutte le RSU elette a partire dal marzo del 2012, ed elettorato passivo tutte le RSU vigenti.
Il Coordinamento Nazionale RSU dura in carica 3 anni ed è legato al tempo di vigenza delle RSU elette a livello nazionale. In caso di sostanziale modifica degli assetti delle RSU nel corso dei tre anni sarà possibile rivedere la sua composizione, tenendo sempre conto degli equilibri tra OO.SS. firmatarie e rappresentanza delle realtà territoriali e produttive. Fanno eccezione gli organismi nazionali provvisori che dureranno in carica, come definito dall'accordo sulle relazioni sindacali, sino alla elezione a livello nazionale delle RSU.
Tranne che per la fase transitoria, i componenti il coordinamento nazionale RSU dovranno essere RSU in carica, pena la decadenza dal coordinamento nazionale delle RSU.
In caso di dimissioni del 50%+1 dei componenti del Coordinamento Nazionale RSU, si dovrà procedere, sulla base degli equilibri del voto alle RSU, alla rielezione dell'intero Coordinamento da parte delle RSU vigenti.
Resta inteso che il passaggio ad altra sigla sindacale, o ad una diversa rappresentanza da quella di provenienza, del componente il coordinamento nazionale RSU, produrrà la sua decadenza sia nella sua funzione di RSU (così come previsto nel testo unico) che di delegato al Coordinamento Nazionale RSU. Il suo incarico sarà assegnato al primo dei non eletti della sigla sindacale presente nella lista da cui il componente decaduto proveniva.
La consultazione si svolgerà in modalità segreta presso le sale sindacali presenti in ogni realtà territoriale, saranno le RSU e le OO.SS. territoriali ad indicarne precisa collocazione e orario di apertura sulla base delle date indicate dalla Commissione Elettorale.
Ogni sigla che, avendo sottoscritto gli accordi in materia o essendo firmataria di contratto collettivo di lavoro e quindi sarà nelle condizioni di presentare una lista elettorale, potrà indicare un proprio scrutatore.
Lo scrutinio avverrà presso la sede territoriale di riferimento alla chiusura delle urne.
Gli scrutatori dovranno provvedere a redigere un verbale che attesti il risultato del voto, successivamente, dovranno inviarlo, assieme alle schede utilizzate e non utilizzate che siano state siglate, in busta sigillata, alla commissione elettorale, presso la sede: (come da indicazioni delle OO.SS).
Le OO.SS. firmatarie l'intesa e/o il CCL Rai, dovranno immediatamente dopo le elezioni delle RSU, congiuntamente o disgiuntamente provvedere all'avvio delle procedure per eleggere il Coordinamento Nazionale RSU costituendo la Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale agirà, in analogia a quanto previsto dagli accordi interconfederali per le elezioni delle RSU, al fine di provvedere entro 30 giorni al voto delle nuove RSU per la costituzione del coordinamento nazionale delle RSU.
La Commissione Elettorale provvedere a far pervenire alle RSU e alle strutture territoriali, in busta chiusa, le schede elettorali firmate e necessarie per lo svolgimento del voto.
Sarà la Commissione Elettorale, che potrà essere composta da un membro indicato da ogni 00.SS firmataria l'intesa e/o CCL Rai, a verbalizzare il risultato finale e a provvedere, come definito negli Accordi sottoscritti, a darne comunicazione a Unindustria, alle 00.SS. firmatarie l'intesa e/o il CCL Rai, all'azienda, alle RSU ed ai lavoratori.
Eventuali ricorsi delle 00.SS firmatarie dell'intesa sulle relazioni sindacali e/o contratto di lavoro dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione deirisultati. La commissione esaminerà il ricorso e ne darà comunicazione entro 10 giorni.
Stesse procedure, ad eccezione di quanto previsto per la fase transitoria, saranno adottate per la costituzione del Coordinamento Nazionale RSU Rai Way.
Ripartizione liste Coordinamento Rsu
70 componenti in proporzione ai voti percepiti alle Rsu vigenti (elette da marzo 2012).
Vedere tabella sul documento scaricbile.
Ripartizione Esecutivo Rsu
35 componenti in proporzione ai voti percepiti alle Rsu vigenti (elette da marzo 2012)
Le singole O.S. daranno comunicazione dei componenti l'esecutivo, desunti dai componenti il
coordinamento nazionale Rsu, alle altre 00.SS., a Unindustria e alla Rai, entro una settimana dalle
elezioni del Coordinamento Nazionale.
Vedere tabella sul documento scaricbile.
Ripartizione Delegazione Contrattuale
70 componenti
35 già componenti l'esecutivo + 35 indicati dalle OO.SS. firmatarie in proporzione agli iscritti.
Ogni anno, entro il mese di gennaio, le OO.SS. firmatarie chiederanno alla Rai o all'ente certificatore la rilevazione degli iscritti, al fine di valutare eventuali variazioni e scostamenti che possano produrre modificazioni sostanziali sugli equilibri della delegazione trattante.
Rimane che ogni tre anni, in concomitanza con la rinnovazione delle RSU, andrà rivista complessivamente la proporzione della delegazione trattante.
Le singole O.S. daranno comunicazione dei componenti la delegazione trattante desunti dalla proporzione degli iscritti, alle altre OO.SS., a Unindustria e alla Rai, entro una settimana dalle elezioni del Coordinamento Nazionale.
Componenti organismi spettanti complessivamente alle OO.SS. firmatarie
Le singole O.S. daranno comunicazione dei componenti gli organismi complessivamente spettanti,
alle altre OO.SS., a Unindustria e alla Rai, entro una settimana dalle elezioni dei Coordinamento
Nazionale.
Vedere tabella sul documento scaricbile.
Roma, 21 ottobre 2015