Quotazione sui mercati regolamentati di quote della partecipazione azionaria di Rai S.p.A. in RaiWay S.p.A.
L'informazione pubblica assicura che gli interessi delle diverse formazioni sociali abbiano uguale spazio mediatico e concorre, dunque, a rendere effettiva la "partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art.3,c.2 Cost.).
Slc Cgil, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Libersind-ConfSal avendo appreso da notizie di stampa che, in data 4 settembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Rai S.p.A., concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in base alla legge (D. Lgs. N. 177/05, art. 49), avrebbe approvato la proposta del Direttore Generale Gubitosi di cedere sui mercati regolamentati, mediante quotazione del titolo, quote di partecipazione minoritaria del compendio azionario nella controllata Rai Way, intende segnalare alle Autorità in indirizzo che la procedura seguita dalla RAI non sembra, allo stato delle informazioni acquisibili sui siti istituzionali, conforme alla normativa vigente.
L'iniziativa della RAI che procede dal DL. n. 66/2014 conv in L. n. 89/2014 il quale, nell'autorizzare la cessione sul mercato, di quote di RaiWay, prevede che le modalità di alienazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ancora in fase di registrazione presso la Corte dei Conti) e nell'osservanza delle leggi vigenti.

La RAI sembra, invece, abbia avviato speditamente l'operazione di quotazione di Rai Way senza attendere il perfezionamento di detto decreto e, soprattutto con superficiale valutazione delle norme vigenti.
1.La RAI è organismo di diritto pubblico
Le peculiarità societarie, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 27092/2009), rendono la RAI organismo di diritto pubblico, soggetto, pertanto, alla giurisdizione della Corte dei Conti. Il bene protetto dalla RAI: l'informazione pubblica, infatti, mal si concilia con gli assetti societari della impresa pubblica (come Eni o Enel).
La copertura integrale del territorio e le infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva digitale, sono assicurate dalla controllata Rai Way, come prevede l'art. 1, c. 5 della Convenzione approvata con D.P.R. 28 marzo 1994. Pertanto, Rai way essendo a totale partecipazione pubblica e destinando unicamente a RAI i suoi servizi, è tenuta all'osservanza, delle norme previste per la RAI, anche in relazione alle modifiche del capitale azionario.
2. La procedura prevista dalle leggi vigenti per le modifiche del capitale azionario.
Le norme sono in proposito assai chiare e sono in particolare dettate dalla L. n.112/2004 ancora vigenti, non essendo state abrogate dal recente Dl. n.66/2014, conv. in L. n.89/2014.
L'alienazione di quote azionarie deve avvenire "mediante offerta pubblica di vendita" (art.21 c.3) nel rispetto delle deliberazioni del CIPE e della clausola di limitazione del possesso azionario che prevede un "limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni". Inoltre non sono possibili "patti di sindacato o di blocco" (art.21 c.5 della L. n.112/2004).
I vincoli di legge, di Convenzione e di Contratto di Servizio, si applicano sia a RAI sia Raiway. Gli investitori dovranno essere correttamente informati dei ristretti limiti di azione degli amministratori della controllata Rai Way, ai quali è consentito lo svolgimento di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Adeguata informazione dovrà essere data agli investitori circa le norme che impongono a Rai Way e a alla Rai la contabilità separata e vietano la osmosi tra risorse pubbliche e private. Le risorse pubbliche non potranno essere utilizzate per lo sviluppo della società e l'incremento di valore del titolo.
L'operazione di recente approvata dal Consiglio di Amministrazione di Rai sembra non conforme al quadro normativo di settore.
Alle Autorità in indirizzo spetta il compito di sorvegliare che l'iniziativa di quotazione di Rai Way avvenga nel più rigoroso rispetto delle norme vigenti, a tutela degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo e del diritto all'informazione.
In particolare spetta alla Consob interrompere, ove ne sussistano i presupposti, il procedimento di autorizzazione del prospetto di ammissione a quotazione; alla Borsa Italiana l'applicazione delle norme sullo svolgimento delle operazioni delle negoziazioni delle società quotate; alla Corte dei Conti il controllo sugli atti del Governo e del Consiglio di amministrazione della RAI.
Certi della Vostra attenzione per i temi su riportati, Vi porgiamo cordiali saluti.