
Cari colleghi,
Nella busta paga del corrente mese è stata fatta una trattenuta relativa al contributo inerente il finanziamento del fondo residuale di solidarietà che ha origine da una legge del 2012 e che oggi dopo una serie di rinvii e modifiche trova applicazione.
La riforma del lavoro e di tutela dei lavoratori, così come la riforma del sistema pensionistico, continua ad avere ripercussioni sulla vita dei lavoratori e sul loro reddito. I vari governi continuano a sfornare leggi per porre rimedio ad un sistema che mostra tutti i limiti e le negatività derivanti dalle scelte fatte in questi ultimi anni di profonda recessione economica.
Le trattenute effettuate in questo mese - occorre precisare - sono una delle conseguenze collegate alla legge 92/2012 (cd. Riforma Fornero), la quale ha dato, tra le altre cose, lo spunto per costituire i fondi di solidarietà.
Di fatto, si tratta di un nuovo strumento di integrazione salariale istituito con lo scopo di assicurare una tutela a favore dei lavoratori che non rientrando nella normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni, si troverebbero privi di ogni tutela economica nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Il legislatore, nel dare alcune indicazioni, ha fissato i tempi di attuazione ( 31 marzo 2014) entro i quali sarebbero dovuti essere definiti gli accordi collettivi con conseguente costituzione di un Fondo di solidarietà o di un Fondo bilaterale per le aziende con più di 15 dipendenti dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Ovvero a favore di tutti quei lavoratori non garantiti da forme di tutela salariale già esistenti.
In questo ambito si collocavano i lavoratori della RAI.
Questa disciplina subisce ora una integrazione significativa, con l’aggiunta della legge di stabilità - comma 19- ter. che prevede la costituzione del fondo residuale nel caso in cui, entro la sopra citata data, le parti non avessero ancora definito lo specifico accordo per la costituzione del fondo bilaterale di cui alla legge.
L’istituzione e l’operatività dei fondi, prevista tramite decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, è finanziata con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Lo scopo principale di questi nuovi Fondi è la predisposizione delle risorse necessarie per sostenere il reddito in costanza di rapporto, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
La legge 92/2012, all’art. 3 comma 11, prevede che, oltre che a tale scopo, il Fondo possa conseguire ulteriori finalità e, in particolare:
- assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
- prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito, nell’ambito di processi riguardanti agevolazione all’esodo per i lavoratori prossimi al pensionamento;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Formalmente istituiti presso l’INPS con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la costituzione dei suddetti fondi è obbligatoria per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.
Per quanto riguarda la RAI e per le società del gruppo, l’INPS ha formalizzato a decorrere dal 1° gennaio 2014 la costituzione del fondo residuale che riguarda tutto il personale, ovvero impiegati , tecnici, operai, professori di orchestra , giornalisti e apprendisti, con la sola esclusione dei dirigenti.
Rimanendo nell’ambito dei fondi residuali, il comma 20 stabilisce che questo dovrà assicurare le stesse prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali per una durata non inferiore ad 1/8 delle ore lavorabili.
Il successivo comma 20-bis, fissa provvisoriamente allo 0,5% l’aliquota contributiva al fondo residuale, ripartita tra lavoratore (0,17%) e azienda (0,33%).
Restano le decorrenze dal 1 gennaio 2014 per il versamento della contribuzione.
E’ inoltre previsto un contributo addizionale e un ulteriore contributo straordinario a carico del datore di lavoro nel caso in cui la RAI preveda il ricorso al fondo residuale ( circolare N°99 8 agosto 2014).
Il citato contributo è valido in funzione dei contributi previdenziali.
Dal 1 gennaio 2014, al pari di milioni di lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti, è operativa la Cassa Integrazione Guadagni anche per i dipendenti RAI.