Addì, 15 luglio 2015, presso la sede di UNINDUSTRIA Roma, tra la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo, assistita da UNINDUSTRIA -
Roma e le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali
Premesso che:
le parti concordano sull'importanza di sviluppare un nuovo modello di Relazioni Industriali, orientato a definire momenti di stabile interlocuzione e caratterizzato da un
modello partecipativo finalizzato ad affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, con reciproca trasparenza e correttezza, nel comune intendimento che lo stesso rappresenta uno strumento indispensabile per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse e, quindi, con la esplicita volontà di assumere la
prevenzione del conflitto come obiettivo comune;
l'informazione e la consultazione in tempo utile possono intensificare il dialogo e la relazione di fiducia nell'ambito dell'impresa con l'obiettivo di rafforzarne la
competitività e l'adattamento alle condizioni di mercato, salvaguardando gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda stessa;
le parti, in materia di Relazioni Industriali, intendono dare piena attuazione ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
- in ragione della circostanza che le pattuizioni che seguono danno attuazione agli specifici rimandi alla contrattazione di 1° livello recati dall'Accordo Interconfederale - Testo
Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014, le parti, si danno atto che il presente Accordo costituisce parte integrante e inscindibile del Contratto Collettivo di Lavoro per
i quadri, impiegati e operai dipendenti del Gruppo RAI-Radiotelevisione Italiana, (di seguito CCL) stipulato il 7 febbraio 2013.
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
1. Adesione al T.U. sulla Rappresentanza
Le Parti confermano espressamente di aderire ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che si intendono qui integralmente richiamati.
In particolare le Parti ribadiscono quanto già previsto nella lettera sottoscritta da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni, Libersind Confsal, il 6 maggio 2015, ai
sensi di quanto disposto nella "PARTE PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA" dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014, al fine di far rientrare il Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Way e Rai World (di seguito CCL), stipulato il 7 febbraio 2013, nell'alveo di applicazione delle disposizioni recate dalla summenzionata "PARTE PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA".
Nel riconoscere il valore fondamentale del CCL nonché il ruolo strategico della contrattazione aziendale, anche al fine di ottimizzare i processi negoziali e il sistema delle Relazioni Industriali, le parti individuano nella "PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, l'unico sistema utile alla presentazione delle piattaforme contrattuali e all'esigibilità ed efficacia dei contratti collettivi, che saranno sottoscritti tra le
parti.
A tal fine le parti individueranno nel prossimo CCL, in coerenza con quanto disposto nella "PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO" del Testo Unico sulla Rappresentanza, sanzioni per eventuali azioni non conformi ai principi e alle procedure contenute negli Accordi Interconfederali vigenti, nonché clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva e a prevenire il conflitto.
Nelle more del rinnovo del CCL, le parti convengono che comportamenti non conformi a quanto disposto dal Testo Unico sulla Rappresentanza nonché dagli Accordi Interconfederali vigenti saranno regolamentati dalla parte "CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI" del suddetto Testo Unico sulla Rappresentanza.
Infine, fermo restando quanto condiviso nel presente Protocollo delle Relazioni Industriali, le parti, anche al fine di consolidare e valorizzare le Relazioni Industriali, riconoscono l'importanza del rispetto delle disposizioni previste nella "PARTE SECONDA: REGOLAMENTAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA" del Testo Unico sulla
Rappresentanza, in materia di costituzione e funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria all'interno dell'Azienda.
2. Ridefinizione organismi sindacali
2.1 Rappresentanza Sindacale Unitaria
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo definiranno congiuntamente una/due giornate nazionali, entro il mese di marzo 2016, dedicate alla elezione delle RSU territoriali e del relativo Coordinamento nazionale delle RSU.
2.2 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n.81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il
numero degli RLS per ciascuna unità produttiva individuata in separata intesa. Si conferma che l'ambito di competenza degli RLS è riferito esclusivamente all'unità produttiva
nell'ambito della quale vengono rispettivamente eletti.
La durata dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è, così come quella delle RSU, pari a tre anni, come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Ferme restando le attribuzioni assegnate dalla Legge, la cui disciplina è contenuta nell'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può:
a) segnalare al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali difformità circa l'applicazione delle disposizioni relative alle misure di
prevenzione e protezione adottate in esito alla valutazione dei rischi;
b) sottoporre al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali proposte dei lavoratori tese a migliorare i provvedimenti adottati in materia di prevenzione, protezione ed igiene del lavoro.
Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.
La consultazione sulle tematiche assoggettate, di cui all'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, verrà assolta tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Azienda mediante specifici incontri, in occasione dei quali i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potranno rappresentare all'Azienda, per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, le proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Dette osservazioni saranno verbalizzate a cura del competente Servizio Prevenzione e Protezione e rilasciate in copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quale conferma
dell'avvenuta consultazione.
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica Nazionale sui temi connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le cui funzioni e composizione saranno definite in una specifica intesa separata.
Ferma restando la titolarità in materia di contrattazione*da parte delle Segreterie Nazionali e Territoriali delle Organizzazioni Sindacali, le parti concordano sulla costituzione dei seguenti Organismi
2.3 Coordinamento Nazionale delle RSU
Le RSU eleggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU" composto da n 70 membri che terrà conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali e di tutte le realtà produttive.
I meccanismi relativi al funzionamento del Coordinamento Nazionale delle Rsu sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse a sottoscrivere intese con l'Azienda, secondo quanto definito nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E
AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, in ordine alle materie di 2° livello delegate dalla contrattazione nazionale di 1° livello. Le suddette intese, se sottoscritte a
maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.
2.4 Esecutivo del Coordinamento
Il Coordinamento Nazionale delle RSU, d'intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, costituirà un organismo denominato "Esecutivo del Coordinamento",
composto da n. 35 membri facenti parte del Coordinamento Nazionale delle RSU, che avrà il compito di rappresentarlo, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, nelle trattative con
l'Azienda. I suddetti componenti saranno individuati sulla base del criterio della proporzionalità già utilizzato per la costituzione del Coordinamento Nazionale delle RSU. Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali parteciperanno alle trattative per il rinnovo del CC1 con un numero massimo di 3 componenti per sigla.
2.5 Delegazione contrattuale
Tale organismo parteciperà alle trattative per il rinnovo del CCL, esercitando la propria funzione secondo quanto previsto nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, in ordine alle materie della contrattazione di 1° livello.
La Delegazione Contrattuale, i cui meccanismi relativi al proprio funzionamento sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo, sarà composta complessivamente da n. 70 componenti e terrà conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali.
Le Segreterie Nazionali parteciperanno alle trattative con un numero massimo di 3 componenti.
2.6 Coordinamento Rsu Rai Way
Le RSU eleggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU Rai Way"
composto da n 12 membri, i cui meccanismi relativi al proprio funzionamento sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse a sottoscrivere intese con l'Azienda, secondo quanto definito nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza in ordine alle materie di 2° livello delegate dalla contrattazione nazionale di 1° livello, proprie di Rai Way. Le suddette intese, se sottoscritte a maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.
I nominativi dei componenti dei Coordinamenti Nazionale delle RSU e dell'Esecutivo del Coordinamento Contrattuale, dovranno essere comunicati all'Azienda per il tramite di
Unindustria.
3. Organismi bilaterali
Le parti procederanno alla rivisitazione degli statuti di FASI ed Arcai, per ampliare la partecipazione a tutte le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCL e del presente
Protocollo entro la data fissata di seguito per le elezioni.
Le Parti concordano che le elezioni per il rinnovo degli organi statutari di Arcai avranno luogo entro il 30 ottobre 2015.
4. Contributo associativo
In piena attuazione di quanto previsto nella Parte Prima del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, si conviene che il contributo associativo viene individuato nella misura del 1 %, per 13 mensilità, calcolato sugli importi delle voci retributive di seguito specificate:
- minimo di stipendio;
- contingenza.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a porre in essere, entro il 31 dicembre 2016, gli adempimenti necessari per modificare secondo quanto sopra indicato la misura del contributo
associativo versato dai lavoratori. Tale adeguamento decorrerà entro il termine massimo del 1° gennaio 2017.
Si conferma che tale versamento avverrà attraverso la trattenuta in busta paga del relativo importo, operata dall'Azienda previo rilascio di delega individuale sottoscritta dagli interessati; le deleghe verranno lavorate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di
ricezione da parte dell'Azienda.
Il presente Protocollo per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.
Il presente Protocollo sarà oggetto di verifica alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
Le parti confermano, infine, che il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, nonché in piena attuazione dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014 e costituisce un corpo unico e inscindibile con il CCL.
Infine le parti si danno atto che il presente Protocollo forma, altresì, un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con l'Accordo aziendale in ordine alle agibilità sindacali e alle unità produttive.