Il 15 luglio 2015 è stato sottoscritto il Protocollo delle Relazioni Industriali che regola il sistema di rappresentanza sindacale all'interno di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo alle quali si applica il CCL per Quadri, Impiegati ed Operai stipulato il 7 febbraio 2013, in applicazione delle previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
In relazione a tale Protocollo, le Parti, tenuto conto dell'avvenuta evoluzione dell'assetto strutturale aziendale, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle Unità Produttive ai soli fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le Organizzazioni Sindacali, inoltre, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle agibilità sindacali per far fronte alla complessità della gestione della rappresentanza dei lavoratori, anche in considerazione del nuovo assetto definito dal Protocollo delle Relazioni Industriali sottoscritto il 15 luglio 2015; l'Azienda ha confermato, al riguardo, fermo restando il principio dell'invarianza dei costi, la disponibilità a prevedere una diversa ripartizione tra le varie tipologie di permessi sindacali previste;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
1) Elezioni RSU/RLS - Unità Produttive
In considerazione del mutato assetto organizzativo rispetto a quello esistente al momento della sottoscrizione dell'accordo del 16 maggio 2002, le Unità Produttive per l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono ridefinite secondo lo schema allegato.
Per ciascuna unità produttiva verrà costituita una sola RSU. L'ambito di competenza dei componenti RSU/RLS sarà circoscritto alla sola unità produttiva per la quale gli stessi
risulteranno eletti.
Visto il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, il numero dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie viene fissato secondo lo schema allegato, nel quale vengono indicati i numeri dei componenti RSU e RLS per ciascuna unità produttiva.
Le parti confermano che la definizione delle nuove unità produttive, cosi come previste dal presente accordo, troverà applicazione a partire dall'indizione disgiunta o congiunta delle
elezioni per il rinnovo delle Rsu.
2) Agibilità sindacali
Le Parti convengono che, per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo all'insediamento delle nuove Rsu, restano confermate le previsioni finora vigenti in tema di agibilità sindacali, contenute negli specifici accordi stipulati tra Azienda e Organizzazioni Sindacali.
Con riferimento al periodo successivo, per il quale l'Azienda conferma la disponibilità a mantenere un consumo complessivo di permessi retribuiti in linea con quello degli anni precedenti, le Parti ridefiniscono come di seguito indicato la materia delle agibilità.
a) Permessi sindacali
Le Parti convengono che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, a far data dalla costituzione delle nuove Rsu e degli Organismi definiti nel Protocollo del 15 luglio 2015, verranno concesse ore di permesso retribuito per lo svolgimento di attività sindacale per le strutture ed entro i limiti annui di seguito indicati.
Le parti convengono che le agibilità definite nel presente Accordo troveranno applicazione unicamente in favore delle Organizzazioni Sindacali che, anche con la sottoscrizione del Protocollo delle Relazioni Industriali del 15 luglio 2015, hanno assunto l'impegno ad attuare in tutte le sue parti il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
1 - Componenti RSU/RLS
Per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il funzionamento delle Rsu ed in ragione della consistenza numerica definita, ciascun componente Rsu potrà fruire di 70 ore annue di permesso retribuito; da tale monte ore sono escluse 40 ore in favore di ciascun Rls per lo svolgimento della specifica attività.
Nel predetto monte ore non sono ricomprese quelle consumate per trattative con la Direzione.
2 - Componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali
In relazione a quanto previsto all'art. 30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, i permessi retribuiti relativi ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni firmatarie del CCL saranno concessi per un massimo di dodici giornate annue per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.
La regolamentazione di tali permessi è da intendersi ricompresa nelle previsioni di cui al successivo punto 5 del presente paragrafo.
3 - Componenti della Delegazione contrattuale
I componenti la Delegazione contrattuale fruiranno di permessi sindacali e trasferte a carico dell'Azienda ("RD") nell'incontro di apertura e nell'incontro di chiusura della trattativa per il rinnovo contrattuale.
Per i restanti incontri della trattativa contrattuale, il permesso RD con trasferta verrà concesso secondo le prassi attualmente applicate.
4 - Componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU
I permessi sindacali, da considerarsi ricompresi nelle previsioni di cui al successivo punto 5, per il Coordinamento Nazionale delle Rsu (sia a carico delle OO.SS. che dell'Azienda)verranno autorizzati - per tutti i componenti, trattandosi di organismo collegiale.
Nell'ambito dell'Esecutivo del Coordinamento dovranno essere individuati uno o più' componenti che si occuperanno delle attività relative ai permessi sindacali.
5 - Monte ore complessivo
Fermo restando il presupposto dell'invarianza dei costi a carico dell'Azienda per la concessione dei permessi sindacali retribuiti, già esplicitato nelle premesse, si precisa che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 15 luglio 2015 e del presente accordo verranno riconosciuti permessi per lo svolgimento di attività sindacale legata a tutte le tipologie di incarico secondo quanto di seguito indicato.
Fermo restando il monte ore annuo assegnato ai componenti Rsu/Rls (70 ore/40 ore), la consistenza del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali per i restanti incarichi e
la relativa ripartizione è oggetto di specifici accordi tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 15 luglio 2015 e del presente accordo, in continuità con le previsioni dei precedenti accordi sulla materia.
Entro il termine di entrata in vigore delle nuove previsioni in tema di agibilità, le Organizzazioni Sindacali comunicheranno formalmente all'Azienda l'elenco dei nominativi dei lavoratori che, ricoprendo incarichi nell'ambito del Sindacato, potranno fruire dei permessi in questione, entro il limite annuo complessivo definito per ciascuna sigla; sempre
con comunicazione formale, dovranno essere in seguito comunicate tutte le variazioni del predetto elenco.
Le Parti concordano che i permessi sindacali non saranno computati come assenze ai fini della disciplina sulla erogazione del premio di risultato.
Le Parti si incontreranno, all'esito della revisione degli statuti di CRAIPI, FASI ed ARCAL - prevista dal Protocollo del 15 luglio 2015 - per ridefinire le agibilità relative alle riunioni dei relativi organismi statutari, tenendo anche conto delle procedure elettorali per il rinnovo degli organismi.
Resta inteso che, fino a tale data, sono confermate le previsioni finora vigenti in materia, contenute negli specifici accordi sulle agibilità stipulati tra Azienda e Organizzazioni
sindacali.
La richiesta di qualsiasi tipo di permesso sindacale dovrà pervenire alla Direzione aziendale competente con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario di fruizione e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
L'Azienda si impegna a favorire la partecipazione di tutti i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU e della Delegazione Contrattuale, in occasione delle convocazioni aziendali.
Le ore di permesso retribuite concordate con il presente accordo assorbono ogni altra relativa regolamentazione in materia derivante da accordi aziendali e/o interconfederali e
disposizioni legislative.
Le parti si danno atto che l'Azienda svilupperà una procedura informatica per la gestione operativa dei permessi (richiesta, autorizzazione e consuntivazione). L'Azienda si riserva di
comunicare successivamente gli aspetti operativi connessi alla procedura. Sul tema, verrà fissato entro la fine dell'anno uno specifico incontro.
Le Parti comunque si danno atto che, nel caso di esaurimento delle varie spettanze, non sarà possibile procedere ad erogazioni aggiuntive.
b) Assemblee
Le Parti confermano, in via transitoria, la disciplina relativa all'esercizio del diritto di assemblea contenuta negli accordi finora vigenti in tema di agibilità sindacali.
La materia sarà oggetto di riesame in sede di trattativa per il rinnovo del CCL.
c) Bacheche sindacali
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tale diritto viene riconosciuto anche alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCLt
Le Parti convengono altresì sulla istituzione della "bacheca elettronica" ed a tal fine l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL definiranno entro la fine del
corrente anno gli aspetti operativi e le norme di utilizzo, individuando anche le dotazioni
informatiche necessarie.
Le Parti si danno atto che il presente Accordo regolamenta l'intera materia relativa alle ed "agibilità sindacali" e, pertanto, per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.
Il presente Accordo sarà oggetto di verifica, insieme al Protocollo del 15 luglio 2015, alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
Infine le Parti concordano che il presente Accordo forma un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con il Protocollo del 15 luglio 2015.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo
Allegato - Unità Produttive
Nell'ambito del numero dei componenti le RSU, di seguito indicato, sono ricompresi i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la cui entità è indicata tra parentesi:
RSU RAI
RSU RAI CINEMA E RAI COM
Unità produttive Componenti RSU
Ancona 4(1)
Aosta 4(1)
Bari 4(1)
Bologna 5(1)
Bolzano 6(1)
Cagliari 4(1)
Campobasso 4(1)
Cosenza 4(1)
Firenze 4(1)
Genova 4(1)
Milano 18(3)
Napoli 12(3)
Palermo 5(1)
Perugia 4(1)
Pescara 4(1)
Potenza 4(1)
Trento 4(1)
Trieste 6(1)
Venezia 4(1)
Torino DG 13(4)
Torino CPTV 12(3)
Torino Orchestra 5(1)
Roma DG 32(6)
Roma Prod. 31(6)
Radiofonia 12(3)
TOTALE 209 (45)
Rai Cinema S.p.a. 3(1)
Rai Coni S.p.a. 3(1)
Le RSU di Rai Way, data la complessa articolazione territoriale, saranno oggetto di specifico
accordo con la Società; fino a tale momento, resta confermata l'attuale articolazione e consistenza
delle Unità Produttive.