Congedo parentale - disciplina contrattazione di secondo livello

CGIL, CISL e UIL hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

 

Preliminarmente, si fa presente che – a differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro e, in particolare, a differenza del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in cui il Legislatore richiede il livello “nazionale” della contrattazione (cfr. artt. 17 e 18, comma 2) – il D.Lgs. n. 151/2001, all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”.

Nello stesso D.Lgs. n. 151/2001, il “settore” è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l’applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall’altro per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa ad un determinato “settore produttivo”: si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), all’art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell’industria, del credito, delle assicurazioni, dell’artigianato, marittimi, spettacolo).

Premesso quanto sopra, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi) 

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