CGIL CISL UIL avanzano istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione Generale in merito alla corretta interpretazione dell’Art. 1 ‐ comma 339 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha recepito la norma contenuta nel D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 (c.d. “salva sanzioni”), riguardante l’adeguamento della normativa nazionale in materia di congedo parentale alla Direttiva 2010/18/Ue.
Si rammenta che la richiamata normativa modificando l’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità di cui al Decreto legislativo n. 151/2001 introduce un’ importante novità per le lavoratrici e i lavoratori del settore sia pubblico che privato ai quali è concessa la possibilità di frazionare i giorni di congedo parentale in periodi orari chiarendo altresì che la:
“contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa...”.
A riguardo CGIL CISL UIL chiedono che rispetto alla citata disposizione siano forniti da questa Direzione Generale chiarimenti in merito alla possibilità di interpretare il richiamo alla contrattazione collettiva nella forma più estensiva ovvero “riferibile anche alla contrattazione di secondo livello ".
CGIL CISL UIL concordano sul fatto che la possibilità di fruire del congedo ad ore rappresenti per i lavoratori e le lavoratrici una modalità importante per armonizzare le esigenze lavorative con quelle personali e familiari e in questo senso auspicano un intervento tempestivo da parte di questa Direzione Generale al fine di rendere fruibile un diritto che ‐ esigibile ai sensi della legge fin qui esaminata già a partire dal 1° gennaio 2013 ‐ di fatto ‐ senza una nuova interpretazione più ampia della norma, rischia di rimanere tale solo “sulla carta”, come segnalatoci da diverse strutture sindacali territoriali e categoriali impegnate ai vari livelli a tutela del lavoro, della persona e della famiglia.
Alla luce di quanto sopra esposto CGIL CISL UIL ribadiscono e chiedono pertanto la possibilità di demandare “anche alla contrattazione collettiva di secondo livello” quale forma integrativa oppure a supplenza della norma contrattuale nazionale, anche al fine di gestire con più precisione l’intera disposizione contenuta nel comma 339 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 inclusa la parte che recita come segue:
“...Per il personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico la disciplina collettiva deve prevedere, al fine di tener conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo; b) nel comma 3, relativo ai termini del preavviso da dare al datore di lavoro, la specificazione circa l’obbligo di indicare preventivamente anche l’inizio e la fine del periodo di congedo; c) del nuovo comma 4 bis, che recita “Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Confidiamo in una celere risposta.
per la Cgil
Rosanna Rosi ‐ Elena Lattuada
per la Cisl
Liliana Ocmin‐Luigi Sbarra
per la Uil
MariaPia Mannino‐Guglielmo Loy
________________________________________________________________________________ LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013) ‐ GU n.302 del 29‐12‐2012 ‐ Suppl. Ordinario n. 212 ‐
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.
339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1‐bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali,
specifiche e diverse modalita' di fruizione e di differimento del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a
quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4‐bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attivita'
lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».