PROTOCOLLO D'INTESA - 31/05/13

Con la presente intesa Ie parti intendono dare applicazione all'accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentativita per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e Ie necessarie convenzioni con gli enti interessati.

Le disposizioni della presente intesa si applicano aile Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.

Misurazione della rappresentativita. 1 Come definito al punta 1 dell'accordo 28 giugno 2011, la certificazione

della rappresentatlvita delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti aile deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.

2 II numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall'INPS, tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e Ie parti stipulanti il presente accordo. L'INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatlvlta relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavora di competenza, 10 trasrnettera al CNEL.

3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente aile Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si applichera aile RSU in carica, elette cioe nei 36 mesi precedenti la data in cui verra effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sara rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.

4 I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, 0 analogo organismo , e trasmessi al CNEL. II CNEL raccoqliera i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall'INPS, ne effettuera la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente aile Confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.

5 La certificazione della rappresentativita di ogni singola organizzazione sindacale aderente aile Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alia contrattazione collettiva nazionale, COS! come definita nell'intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sara determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalita degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sui totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.

6 Fermo restando quanto gia sopra definite in materia di RSU, nonche quanto previsto dall'accordo del 28/6/2011, Ie parti convengono che:

• viene confermato il principio stabilito nell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che Ie organizzazioni sindacali aderenti aile Confederazioni firmatarie della presente intesa, 0 che comunque ad essa aderiscano, partecipando alia procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;

• Ie organizzazioni sindacali aderenti aile Confederazioni firmatarie della presente intesa, 0 che comunque ad essa aderiscano, nelle realta in cui siano state 0 vengano costituite Ie RSU, si impegnano a non costituire RSA;

• In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU 0 RSA, il passaggio aile elezioni delle RSU potra avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti aile Confederazioni firmatarie il presente accordo.

• Ie RSU scad ute alia data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate

nei successivi sei mesi;

• Ie RSU saranno elette con voto proporzionale;

• il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

7 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti Ie regole de/l'accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quel'i in tema di diritto di assemblea in capo aile Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarita della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per /'insieme dei lavoratori dipendenti. Tltolarita ed efficacia della contrattazione

1. Sana ammesse alia contrattazione collettiva nazionale Ie Federazioni delle Organi zzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentativita non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il data associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il data elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).

2. Nel rispetto della Iiberta e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, Ie Federazi oni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno Ie modalita di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e Ie relative attribuzioni con proprio regolamento. In tale ambito, e in coerenza can Ie regole definite nella presente intesa, Ie Organizzazioni Sindacali favoriranno, In ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie. Fermo restando quanta previsto al precedente punta 1, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorira , in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentativlta nel settore pari almeno al 50% +1. 

3 I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almena il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - Ie cui modalita saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell'accordo, come sopra descritta, costltulra l'atto vincolante per entrambe Ie Parti.

4 II rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre I'applicazione degli accordi all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilita per tutte Ie organizzazioni aderenti aile parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente Ie Parti firmatarie e Ie rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi cos] definiti.

5 I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati aile condizioni di cui sopra, dovranno definire c1ausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte Ie parti, l'esiqibilita degli impegni assunti e Ie conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi  stabiliti con la presente intesa.

6 Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresl, affinche Ie rispettive strutture ad esse aderenti e Ie rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.

7 Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonche a concordare rnodaiita di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della lora concreta applicazione.

Roma, 31 MAGGIO 2013