
Al riguardo - tenuto conto del diverso quadro normativo di riferimento nel quale è stato raggiunto l’equilibrio complessivo che ha portato alla sottoscrizione del predetto accordo del 29 luglio 2011 e del percorso di stabilizzazione del personale a termine in regime di deroga rispetto al limite temporale dei 36 mesi complessivi di impegno, fissato dall’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. 368/2001, come modificato dalla Legge 247/2007 - per i lavoratori che, alla data del 7 marzo 2015, risultavano già inseriti nel bacino di reperimento professionale disciplinato dal citato accordo del 29 luglio 2011, viene confermato il mantenimento del regime di tutele normative antecedente.
In relazione a quanto sopra, il medesimo trattamento viene applicato al personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante in data antecedente al 7 marzo 2015.
Cordiali saluti.
Roma, 13 dicembre 2018