
Articolo 1
È costituita l'Associazione non riconosciuta non avente fini di lucro denominata "Fondo Assistenza Sanitaria Interna per i dipendenti delle Società del Gruppo RAI e per gli ex dipendenti delle Società del Gruppo RAI in pensione", che in appresso sarà chiamata semplicemente "FONDO".
Articolo 2
Il Fondo ha sede in Roma presso la Sede legale della RAI.
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.
Articolo 3
II Fondo ha lo scopo di erogare agli aventi titolo, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni sanitarie (secondo le modalità pattuite dagli accordi assicurativi che potranno interessare i familiari dei Soci ai quali sarà richiesta specifica contribuzione)
Tali prestazioni potranno essere anche integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.
II Fondo, inoltre, sempre ispirandosi a rigorosi criteri di indipendenza, autonomia, giustizia ed equità, studia ed attua varie forme di intervento in materia assistenziale utili alla migliore tutela sociale e psico-fisica del socio.
II Fondo non può avere altri scopi, non ha Eini di lucro non può esercitare attività commerciali neppure parziali e/o occasionali.
Articolo 4
II Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e da quanto disposto, per guanto di ragione, dall'Accordo Sindacale che trovasi allegato sub 1) allo statuto approvato con
l'atto costitutivo del Fondo del 7 maggio 1991 e dai successivi accordi in materia, i quali si applicano ai dipendenti in servizio e non si estendono ai pensionati che verranno ammessi.
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