23 dicembre 2004 in Roma

IPOTESI DI ACCORDO

la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Way SpA., Rai Sat SpA., Rai Cinema SpA., Rai Click S.p.A. e Rai Net S.p.Al, assistite dalVUnìone degli Industriali di Roma
SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, assistite dalle rispettive Strutture territoriali e dal coordinamento nazionale RAI
Si è stipulata la seguente ipotesi immoditicabile di accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro dell’8 giugno 2000, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del gruppo, ...

PROTOCOLLO DI INTESA
Nell’affrontare il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per Qua-dri, impiegati C Operai del Gruppo Rai, le parti contraenti hanno preliminarmente convenuto faul I`importanza e delicatezza della trattativa, con riferimento al Suo intrinseco valore` ma. in particolare, al quadro di profondo mutamento nel quale esso Si inquadra.
ll processo di riorganizzazione delI’Azienda avviato a partire dal 1EJ ottobre 2004 ha determinato una fase di cambiamento nella struttura e nei processi che regolano la vita dell’Azienda medesima, e partire dal quale le parti convergono irl ordine alla prospettiva di defmire, tramite lo strumento degli accordi da sottoscrivere, un nuovo Sìsîema di regole.
Inoltre, e’ da rispetto alle vicende del Gruppo, l’entrata in vigore della nuova legge di Sistema che, oltre a regolare elementi di novità del sistema radiotelevisivo, come ad esempio il ed. digitale terrestre` ha determinato i presupposti per un Cambiamento anche dell’assetto societario. dando l`a\'vio z1|l`ingresso di soggetti privati nel capitale.
Di fronte a taie quadro di riferimento, _le partì hanno concordato sulla necessità di sostenere un che abbia lo Scopo di garantire - sociale ed economico - per la parte di competenze del Lavoìo.
A questo proposito, le parti medesime si sono date atto, nella stipula del presente accordo. del comune impegno di individuare come obieîtivo primario e condiviso quello della tutela dell`occupaz­ione e della professionalità presente all`intemo dell“Azienda. A tale riguardo, 1`Azienda e’ sin d’ora in grado di confermare i livelli occupazionali attuali con riferimento al 2005.
Pur nella esigenza di dover individuare fasi diverse e successive nelle quali definire i molteplici aspetti da regolare, dunque, le parti hanno inteso delineare un percorso negoziale parte del quale di immediata attuazione e parte da proseguire e definire entro il 31 maggio 2005 del quale la condivisione rappresenta valore fondante e volto complessivamente alla ricerca di equilibri e soluzioni finalizzate alla piena occupazione e valorizzazione delle risorse a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti in Azienda.
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RELAZIONI AZIENDA SINDACATO
Le parti si danno atto dell’esigenza di adeguare il sistema di relazioni industriali in vigore, sottoscritto VS giugno 2000, da un lato al mutato assetto organizzativo delVAZieBda e. dall`altro, al mutato scenario nel quale l’AZienda e’ chiamata ad operare, che richiede maggiore efficacia ed efficienza nell’espletańf1ento delle allività afferenti le relazioni sindacali.
In particolare, appare necessario ricondurre nell’ambito di un unico contesto le attivita attualmente di competenza di svariati e differenziati organismi di fatto non attivati o attivati in modo non rispondente alle attese e alle necessita effettive.
A tale proposito, viene istituita una Commissione Paritetica Azienda Sindacato che ricomprende tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parli`
ln particolare` ci si riferisce alla trattazione­ di questioni di carattere generale di interesse sindacale, alle informative - espressamente pi'eviSte dal protocolli o puntualmente richieste dalle COSS. _; all’interno di tali macro temi. dovranno essere comprese anche le tematiche attinenti la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro` nonché le materie attualmente di eolnpei'en/,a Nazionale di cui al punto 2. del Sistema di Relazioni Industriali ex Accordo 8 giugno 2000. In relazione a quanto procede, sono da intendersi abrogato le disposizioni di cui ai punti 2. e 5,1. del citato Accordo 8 giugno 2000.
Resta espressamente esclusa dalla Competenza della Commissione Parìte'tìca la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse dalle OOSS. secondo le modaìítà tuttora in atto.
A prescindere dei livelli di interlocuzione delle OOSS. sulle materie di cui al punto 1.1 dell’Aocordo 8 giugno 2000, capitolo Relazioni Industriali, le relative questioni potranno comunque essere affrontate anche in sede di Commissione Paritetica.
La Commissione si riunirà una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle COSS. chiuso almeno 15 giorni prima della data dell’ìncontro.
Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sara'I all’oeeorrenza integrata da un componente della R.S.U. competente per ciascuna delle OO.SS. lirmataria del presente accordo.
I permessi sindacali per la panecìpazione alla Commissione Pai'ileliea sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione Aziendale.
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Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riponate all`inlerno dell`ordìne del giorno della Commissione Paritetiea, fatta eccezione per le procedure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. accordo 22 novembre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabili.
Vengono confermati due livelli. relazionali: il primo, nazionale, Iroxjerà la Sua Sede` appunto1 nella Commissione Paritetica, con le limitate eccezioni sopra richiamate, e il secondo, locale, che continuerà a trattare le questioni che oggi già gli Sono proprie.
ln relazione a quanto precede, si confermano i contenuti dei vigente Sistema di relazioni industriali, limitatamente a quanto segue e tenuto conto delle modifiche automaticamente derivanti dall“istituzione della Commissione paritetica1 con particolare riferimento a modalità, tempistica e sede dei relativi incontri tra Azienda e Sindacato:
A) materie di confronto a livello nazionale (punti l.l e 1.2 Accordo 8 giugno 1000, capitolo ­Relazioni industriali), da integrare con la competenza in materia di interpret-aziona intcgrazione e applicazione delle norme contrattuali in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale;
B) materie di cçmilnntu a livello locale (punto 1.3); a tale riguardo, in funzione
delle modiñche organizzative intervenute a decorrere dal lo oui-)bre 2004,
Pinter-locuzione. delle 00.38. nelle materie in esame avverrà con _le strunure
aziendali competenti, e in particolare:
per la produzione. televisiva. la funzione Personali@ deìla Direzione della
Produzione;
- per la produzione radiofonica con la funzione Risorse Radiofoniche della
Direzione della Radiofonia;
per le Sedi Regionali con i Direttori di Sede ed, eventualmente,
rappresentanti della Direzione Coordinamento Sedi;
- per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della
Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- per le Società del Gruppo diverse da Rai spa con i rispettivi responsabili
del Personale.
C) procedure d'1 conciliazione deìle controversie individuali c plurime (Punto 3.). Quanto alle controversie plurime, l`eventuale esame della controversia in terza
istanza avverrà in sede d'1 Commissione Parìlelìca;
D) Commissione Pari Opponunìtà (punto 5.2).
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Occupazione - Lavoratori a tempo determinato
[n aggiunta a quanto Contenuto nel documento di premessa dei preseme acc-Ordo. VAzienda ha preso positivamente atto della richiesta avanzata dal lé OOSS. in merito aiVattivazione di un percorso teso ad affrontare il tema dei lavoratori a tempo determinato.
A tale proposito, le parti hanno concordato di avviare un emi-0 la ñne del mese di gennaio 2005.
In particolare. le OQSS. hanno chiesto che tal@ Confronto si Sulle materie di seguito indicate:
deñnìzione della durata dei contratti a tempo determinato da bacino;
- impegno pluriennale garantito;
- riconoscimento dei diritti sociali quali Assistenza sanii'arizi integrativo. CRAIPI, indennità di Inalatlia„ pagamento dei contributi utili ai fini dell’inde1mitá di disoccupazione;
- estensione. di istituti contrattuali quali il premio di risultato, il riconoscimento
dcll`anzianità di classe inquadramento;
- verifica annuale dell’assorbimento nell’organic0 a tempo indeterminato
secondo le priorità gia previste dagli accordi di bac-ino.
A tale proposito, l’AZienda, preso atto delle richieste di cui Sopra, Si e” impegnata a. presentare alle 00.88. un progetto complessivo di disciplina della materia.
Le parti si danno atto, peraltro, che 1’impianto economico del presente accordo Consente di dare ai lavoratori a tempo determinato un importante Segnale di attenzione sotto ii punto di vista retributivo.
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Facciamo riforimento alla.` intese. intercorsi: durante lo trattato-ff: riferite all rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai della Rai, in ordine a.ll’osigenza di garantire attenzione a tutti i comparti produttivi dell’Azienda e, in particolare, alla situazione dei Centri di Produzione di Torino e Napoli che, lisiologicamente in funzione degli assetti della produzione radiofonica e televisiva italiani._ presentano. in generale, alcuni aspetti di criticità in merito alla effettiva possibilità di ospitare produzioni in grado di saturarne pienamente le rispettive potenzialità, che, pure, negli ultimi anni, sono state sfruttate in maniera che si valuta assai proficua.
ln relazione a quanto precede, Vi eonfermiamo di concordare sull’opportunità’ che le questioni attinenti gli impegni produttivi dei citati Centri di Produzione di Torino e Napoli Siano oggetto di incontri a livello nazionale Che si tengano in Sede locale e siano anche finalizzati ad inserire tali impegni in un quadro complessivo armonico e rispettoso delle proporzioni e delle capacita produttive di ciascun centro, ferma restando la salvaguardia dei complessivi interessi aziendali e delle opportunìîà di business dell ’Aziendan
Con i migliori Saiuti.
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SEDI REGIONALI
Le parti nel darsi atto della necessità di dare concretamente seguito alle` dichiarazioni dì principio piu1 volte enunciate e condivise in ordine Íalla centralità del territorio nell’arnbito del servizio pubblico radiotelevisivo - hanno concordato sull’opportunità di avviare, nell’ambito del processo di rivalutazione delle sedi regionali, la revisione dell’area delle riprese televisive.
Su tale terreno esse hanno individuato spazi di valorizzazione e arricchimento delle risorse professionali presenti in Azienda, nonche l`opportur1ità concreta di riportare all’imemo dell”Azienda medesima alcune attività - o almeno pane signitieaîìva di esse - oggi svolte in appalto o, comunque. con il contributo di risorse esterne.
[n partico-laireI` si c' concordato quanto Segue:
previa verifica tra Direzione aziendale e RSU. sulla situazione dei Carichi di .lav-0m pmscnii e compalihilmeme 'con Iiorganico disponibile, all’interno di luth: lc sodi regionali verrà affermata una selezione del personale interno con qualifica di manico (esclusi i coordinatori) e di specializzato della produzione, al fine di individuare quattro lavoratori che, in aggiunta alle mansioni attualmente svolte, provvederanno, con Camera in postazione tisse, ad eflettuare riprese­ in studio e in esterno, queste ultime riferite esclusivamente a produzioni di rete o consistenti nella mera ripresa di eventi, Collegamenti in diretta, stand up, sotto la guida di un regista, con esclusione delle riprese con modalita’ ENG e che in ogni caso prevedano la confezione di immagini per servizi giornalistici destinate ai notiziari e alle rubriche giornalistiche, regionali e nazionali;
-il processo di selezione di cui ai punto che precede verrà avviato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e l’allribuzione delle relative mansioni aggiuntive _partirà entro 30 giorni dalla conclusione di tale processo ed avrà valenza sperimentale lino al 30 giugno 2006, al line di poter valutare le effettive conseguenze sul volume degli appalti, nonche la compatibilità con i preesistenti carichi di lavoro;
-le attività aggiuntive verranno retribuite con una indennità di 50 euro lordi mensili per“ 12 mensilità1 comprensiva di ogni istituto legale e contrattuale;
-fermo restando che l`applieazìone avverrà esclusivamente nell`ambit0 delle Sedi Regionali, al termine del periodo di sperimentazione verrà avviata una veriiìea a
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livello locale; i risultati della verìñca saranno poi lrasferìti alla Commissione Paritetioa Nazionale;
-le opportunita’ di inquadramento del personale di produzione delle sedi regionali prenderanno a ri ferimento i criteri adottati per il personale dei CPTV.
RICIJASSIFICAZIONE
Le parte convengono che, a decorrere dal febbraio 2005, Commissione paritetica iniziera’ ad esaminare i temi legali alla riclassificazione del personale, ivi compresi i quadri, per completare il processo iniziato con il CCL dell’8 giugno 2000. Le modifiche dei livelli di inquadramento del personale avranno decorrenza dal lo gennaio 2006.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro i| 31 marzo 2005 per deîinire Lm piano propedeutico ali`ulilizzo delle risorse disponibili per i progelli di formazionecontinua.
F()RMAZION E-DIRITT() ALL() STUDIO
1.o. parti si impegnano a dclinirc entro il 30 giugno 2005 una disciplina organica della Ina-llovía anche in relazione a quanto previsto dalla disposizioni di logge.
ASSEMBLEE INDETTE DALLE RSU
Con riferimento agli accordi sulle ed. agibilità sindacali sottoscritti nel l998 le parti imeipretando in via autentica quanto detinito alla lettera g) chiarìscono che le sei ore annue di assemblea relative alle RSU possono essere indette da tale organismo esclusivamente a maggioranza dei componenti.
Si ribadisce per tanto che eventuali assemblee richieste da singoli rappresentanti dovranno essere autorizzate dalle segreterie nazionali/territoriali ed imputate al loro monte ore.
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Nel confermare che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e’ un obiettivo di primario interesse aziendale sul quale continuera’ ad essere prestata la massima attenzione, si evidenzia che la materia e’ disciplinata dalla legge e non puo` essere oggetto di negoziazione tra le parti.
Eventuali verìf'lche e proposte sul tema potranno essere comunque portate all`attenzíone della Commissione Parite-tiea.
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Le partì convengono che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possano indire assemblee sui temi attinenti al loro incarico, in aggiunta a quelle riconosciute ­alle R.S.U., nei limiti di due ore annue.
PERMESSI
Le parti convengono che i PR e il PG potranno essere in maniera frazionata mediante permessi della durata di due ore che, peraltro, non potranno essere legati ad alrre causali di assenza.
l permessi per handicap di cui all`art. 33, LIM/92, e successive modifiche ed integrazioni, nonehe` i riposi orari per allattamento, non comportano una riduzione della spettanza di ferie annue.
_DETERMINAZIONE CONFINE TRA LAVORO GIORNAL-ISTICO E NON
Le parli si impegnano a delinire, entro il 30 giugno 2005, più precisi Contini tra le attivita,l di natura giornalistica e quelle di namra non giornalistica al fine di una coerente individuazione delle mansioni del personale disciplinato dal CCL quadri ilnpiegzui e opera-ii.
RAI «TRADE
Nelläobiettivo di Completare il processo di estensione del LÍ.C.L. a Lutte le Societa’ del gruppo Ie parti eonfemiano la volonta` di applicare tale contralto anche a Rai - Trade e a Lal line si incontreranno entro il 28 febbraio 2005 per analizzare i termini e le moelrfllita1 di estensione nei limiti di compatibilita’.
[n ogni Caso ai dipendenti di Rai - Trade verranno applicati i medesimi beneîici economici derivanti dal presente accordo e con le stesse decorrenze, seppur adattati alla diversa realta’ organizzativa.
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INDENNITA’ MANCATA LIMITAZIONE ORARIO DI LAVORO
In applicazione di quanto convenuto con gli accordi sottoscritti in data 16/04/2003 e 27/05/2003 ed al fine di armonizzare i trattamenti economici e normativi del personale che svolge attivita’ analoghe in contesti similari, viene riconosciuta con decorrenza (Jl/0112005 I'indennita’ mancata limitazione orario di lavoro alle seguenti categorie di dipendenti.
a) Al personale impiegetizio inserito nell’ambito degli uffici di gestione del personele di produzione delle riprese interne e delle riprese esterne di Milano, Napoli e Torino qualora Verano di lavoro sie programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7.
o) Al personale impiegatizio inserito nel|’ambito degli di gestione del personale di produzione dedicato alle testate giornalistiche televisive nazionali - in considerazione della peouliarita’ del|’attivita’ svolta e delle analogie oon gli uffici di produzione dei Centri di Produzione - qualora l'orario di lavoro sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7.
ci Agli specializzati tecnologici elettricisti e termofrigoristi e ai tecnici delle centrali elettriche, telefoniche e condizionamento che operano a supporto delle aree produttive (pe. Saxe Rubra, Teulada, ecc.) qualora Porano di lavoro sie programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7.
AI personale di RAI WAY cui e’ stata riconosciuta la somma di 95,00 euro Lm. in applicazione di quanto convenuto con gli accordi di apriie e maggio 2003, taie somma verra’ sostituita dalla indennita’ mancata limitazione orario di lavoro, con decorrenza 1/01/2005.
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AI personale inserito nell'ambito dell' “allestimento studi“ (scenografia, Costumi e trucco) dei Centri di Produzione che alla data di sottoscrizione del presente accordo non beneficia dell'indennita’ mancata limitazione orario di lavoroI in Considerazione della peouliarita’ del lavoro svolto a diretto contatto oon ia produzione, in analogia con il personaie direttamente impegnato nella produzione televisiva operante nella medesima struttura, viene riconosciuta ia